Art. 13
In vigore dal 20 lug 2023
1. Il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
a)
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione di modifiche nell'allegato III;
b)
per quanto l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche all'allegato III;
c)
per quanto riguarda la Commissione:
i)
l'inclusione del contenuto dell'allegato III nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi disponibili al pubblico;
ii)
il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi ai reati commessi dalle persone fisiche figuranti nell’elenco, e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza relative a tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato III.
3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
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