Art. 12
In vigore dal 20 lug 2023
1. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.
2. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III:
a)
trasmettono entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato III le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o le risorse economiche sono situati; e
b)
collaborano con le autorità competenti interessate alla verifica di tali informazioni.
3. L'inosservanza del paragrafo 2 è equiparata alla partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'.
4. Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro due settimane dalla comunicazione delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).
5. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
6. Il trattamento dei dati personali a norma del presente articolo è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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