Art. 11

Art. 11

In vigore dal 20 lug 2023
1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, o di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato III; b) qualsiasi altra persona, entità od organismo iraniano; c) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b). 2.   In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 di chiedere il riesame giudiziario della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
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