Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 lug 2023
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «servizi di intermediazione»: i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; b) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata, in particolare: i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata; ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione; iv) una domanda riconvenzionale; v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati; c) «contratto od operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti od obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata; d) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I; e) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; f) «finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria; g) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche; h) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri: i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati; iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; i) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; j) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; k) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1529:oj#art-1