Art. 9
Tasso di finanziamento
In vigore dal 20 lug 2023
Tasso di finanziamento
1. Lo strumento finanzia fino al 35 % dei costi ammissibili di un'azione ammissibile connessa alle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti e fino al 40 % dei costi ammissibili di un'azione ammissibile connessa alle capacità di produzione dei componenti e delle materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o utilizzati interamente per tale produzione.
2. In deroga al paragrafo 1, un'azione è ammissibile a un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali se soddisfa uno dei criteri seguenti:
a)
se i richiedenti dimostrano un contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti stabiliti negli Stati membri o nei paesi associati, come descritto all', paragrafo 3, lettera b);
b)
se i richiedenti si impegnano a dare priorità, per la durata dell'azione, agli ordini derivanti:
i)
dagli appalti comuni dei prodotti per la difesa pertinenti di almeno tre Stati membri o paesi associati; o
ii)
dagli appalti dei prodotti per la difesa pertinenti di almeno uno Stato membro allo scopo di trasferire tali prodotti per la difesa pertinenti all'Ucraina.; o
c)
se il beneficiario è una PMI o un'impresa a media capitalizzazione stabilita in uno Stato membro o in un paese associato o se la maggioranza dei beneficiari che partecipano a un consorzio sono PMI o imprese a media capitalizzazione stabilite negli Stati membri o in paesi associati.
L'impegno di cui al primo comma, lettera b), si applica agli appalti di qualsiasi prodotto che beneficia direttamente o indirettamente del sostegno nell'ambito dello strumento.
Il tasso di finanziamento maggiorato di cui al primo comma è fissato a 10 punti percentuali aggiuntivi anche nel caso in cui sia soddisfatto più di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) di tale comma.
A titolo di deroga dal paragrafo 1 del presente articolo, il sostegno dello strumento può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili di un'attività di cui all', paragrafo 3, lettera f).
3. I destinatari dimostrano che i costi di un'azione non coperti dal sostegno dell'Unione devono essere coperti da altri strumenti di finanziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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