Art. 23 · Valutazione

Art. 23

Valutazione

In vigore dal 20 lug 2023
Valutazione 1.   Entro il 30 giugno 2024 la Commissione elabora una relazione in cui valuta l'attuazione delle misure di cui al presente regolamento e i relativi risultati, come pure l'opportunità di prorogarne l'applicabilità e di prevederne il finanziamento, tenuto conto in particolare dell'evoluzione del contesto della sicurezza. La relazione di valutazione si basa sulle consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi ed è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Tenendo conto della relazione di valutazione, la Commissione può presentare proposte di opportune modifiche del presente regolamento, in particolare al fine di continuare ad affrontare eventuali rischi persistenti in relazione all'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti.
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