Art. 21 · Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Art. 21

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 20 lug 2023
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione Allorché partecipa allo strumento in forza di una decisione adottata ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo, un paese associato concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, secondo quanto disposto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
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