Art. 15 · Fondo di potenziamento

Art. 15

Fondo di potenziamento

In vigore dal 20 lug 2023
Fondo di potenziamento 1.   Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione e ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituito un meccanismo di finanziamento misto («Fondo di potenziamento»). 2.   Gli obiettivi specifici perseguiti dal Fondo di potenziamento sono i seguenti: a) migliorare l'effetto leva della spesa a titolo del bilancio dell'Unione e ottenere un effetto moltiplicatore superiore quando si tratta di attirare finanziamenti del settore privato; b) fornire sostegno alle imprese che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e affrontare la necessità di sostenere la resilienza dell'industria della difesa dell'Unione; c) accelerare gli investimenti nell'ambito della fabbricazione dei prodotti per la difesa pertinenti e mobilitare i finanziamenti del settore sia pubblico che privato, aumentando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento per l'intera catena del valore dell'industria della difesa dell'Unione; d) migliorare l'accesso ai finanziamenti per gli investimenti connessi alle attività di cui all', paragrafo 3, lettere da a) a e).
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