Art. 12 · Programma di lavoro

Art. 12

Programma di lavoro

In vigore dal 20 lug 2023
Programma di lavoro 1.   Lo strumento è attuato mediante un programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. 2.   Il programma di lavoro stabilisce le priorità di finanziamento tenendo conto del lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa. 3.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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