Art. 11 · Criteri di attribuzione

Art. 11

Criteri di attribuzione

In vigore dal 20 lug 2023
Criteri di attribuzione Ciascuna proposta presentata da un richiedente è valutata sulla base di uno o più dei criteri illustrati di seguito per la misurazione del contributo delle azioni in questione al rafforzamento industriale inteso a promuovere l'efficienza e la competitività generale dell'EDTIB in relazione ai prodotti per la difesa pertinenti: a) aumento della capacità di produzione nell'Unione: il contributo dell'azione all'aumento, al potenziamento o alla conservazione delle capacità di fabbricazione, alla loro modernizzazione o alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze della relativa forza lavoro; b) riduzione dei lead time di produzione: il contributo dell'azione al tempestivo soddisfacimento della domanda espresso nell'ambito degli appalti in termini di riduzione dei lead time di produzione, anche mediante meccanismi di ridefinizione delle priorità degli ordini; c) eliminazione delle strozzature nell'approvvigionamento e nella produzione: il contributo dell'azione alla celere individuazione e alla rapida e duratura eliminazione delle strozzature nell'approvvigionamento (materie prime e altri fattori di produzione) o nella produzione (capacità di fabbricazione); d) resilienza attraverso la cooperazione transfrontaliera: il contributo dell'azione allo sviluppo e all'operatività della cooperazione transfrontaliera tra imprese stabilite in Stati membri o paesi associati diversi, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, le PMI o le imprese a media capitalizzazione in qualità di destinatari, subappaltatori o altre imprese nella catena di approvvigionamento; e) sostegno agli appalti: la dimostrazione da parte dei richiedenti del nesso tra l'azione e i nuovi ordini derivanti dagli appalti congiunti dei prodotti per la difesa pertinenti indetti da almeno tre Stati membri o paesi associati, in particolare se organizzati in un quadro dell'Unione; f) la qualità del piano di attuazione dell'azione, anche in termini di processi e monitoraggio. La Commissione attribuisce, mediante atti di esecuzione, il finanziamento nel quadro del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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