Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 lug 2023
1.   In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, per l’anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). 2.   In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, per l’anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.
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