Art. 1
In vigore dal 17 lug 2023
Il regolamento (CE) n. 1055/2008 è così modificato:
a)
l’ è sostituito dal seguente:
«
A partire e a decorrere dall’anno 2025 gli Stati membri presentano a cadenza biennale una relazione sulla qualità redatta secondo le regole esposte nell’allegato.»
;
b)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Gli Stati membri trasmettono le proprie relazioni sulla qualità entro il 31 maggio ad anni alterni.»
;
c)
l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2023:1472:oj#art-1