Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 lug 2023
Il regolamento (CE) n. 1055/2008 è così modificato: a) l’ è sostituito dal seguente: « A partire e a decorrere dall’anno 2025 gli Stati membri presentano a cadenza biennale una relazione sulla qualità redatta secondo le regole esposte nell’allegato.» ; b) l’ è sostituito dal seguente: « Gli Stati membri trasmettono le proprie relazioni sulla qualità entro il 31 maggio ad anni alterni.» ; c) l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
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