Art. 9 · Elaborazione dell’indice

Art. 9

Elaborazione dell’indice

In vigore dal 17 lug 2023
Elaborazione dell’indice 1.   Gli Stati membri ricavano sottoindici utilizzando una delle seguenti opzioni: a) come un’aggregazione di indici di strato calcolati come indici edonici o indici basati su un metodo che riproduce il metodo dell’abbinamento dei prodotti; b) come indici edonici o indici basati su un metodo che riproduce il metodo dell’abbinamento dei prodotti; c) come indice mediano o medio stratificato. 2.   Qualora utilizzi un indice edonico, uno Stato membro garantisce che il metodo applicato sia depurato da eventuali differenze di qualità tra le abitazioni compravendute nel periodo oggetto del confronto e nel periodo di riferimento. 3.   Qualora utilizzi un metodo che riproduce il metodo dell’abbinamento dei prodotti, uno Stato membro garantisce che nel periodo oggetto del confronto e nel periodo di riferimento siano effettuati raffronti tra i prezzi abbinati per le stesse abitazioni, in modo da garantire che sia depurato dalle differenze di qualità tra le abitazioni compravendute. 4.   Qualora utilizzi un indice mediano o medio stratificato, uno Stato membro determina le variabili di stratificazione sulla base di un’analisi statistica e garantisce che gli strati definiti siano sufficientemente omogenei.
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