Art. 28
Revisioni di dati provvisori
In vigore dal 17 lug 2023
Revisioni di dati provvisori
1. Fatto salvo l’, gli Stati membri possono rivedere i sottoindici e i pesi provvisori nel trimestre successivo alla prima trasmissione.
2. A seguito di una revisione di cui al paragrafo 1, e sempre fatto salvo l’, gli Stati membri possono rivedere i sottoindici e i pesi provvisori solo nell’anno civile successivo alla prima trasmissione, al momento della trasmissione dei dati per il primo trimestre dell’anno successivo.
Storico versioni
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