Art. 27 · Revisioni dovute a errori

Art. 27

Revisioni dovute a errori

In vigore dal 17 lug 2023
Revisioni dovute a errori 1.   Gli Stati membri correggono gli errori e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i sottoindici o i pesi dei sottoindici riveduti senza ingiustificato ritardo. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni circa le cause degli errori al più tardi con la trasmissione dei dati riveduti.
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