Art. 15 · Acquisiti di abitazioni di nuova costruzione e di abitazioni esistenti che sono nuove per le famiglie

Art. 15

Acquisiti di abitazioni di nuova costruzione e di abitazioni esistenti che sono nuove per le famiglie

In vigore dal 17 lug 2023
Acquisiti di abitazioni di nuova costruzione e di abitazioni esistenti che sono nuove per le famiglie 1.   Gli Stati membri ricavano i sottoindici OOH per gli acquisti di abitazioni di nuova costruzione e di abitazioni esistenti nuove per le famiglie in conformità ai paragrafi da 2 a 12. 2.   Gli Stati membri acquisiscono le informazioni di base necessarie per la definizione degli strati o degli aggregati elementari, o di entrambi, e per l’elaborazione dei sottoindici di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri garantiscono che la rilevazione dei dati comprenda le pertinenti caratteristiche che determinano il prezzo che consentono l’elaborazione di un indice dei prezzi non influenzato dalle differenze di qualità tra le abitazioni compravendute. 4.   Gli Stati membri garantiscono che i dati utilizzati come fonte di informazioni sulle abitazioni compravendute siano rappresentativi dell’universo di riferimento di ciascun sottoindice in ciascun periodo di riferimento. 5.   Gli Stati membri possono escludere dai sottoindici di cui al paragrafo 1 uno o più tipi di abitazioni e una o più regioni a condizione che, in proporzione al valore degli acquisti di abitazioni appartenenti all’universo di riferimento dell’indice dei prezzi OOH da parte di famiglie, la quota esclusa non superi il cinque per cento. Le spese per l’acquisto di abitazioni per i tipi di abitazione o le regioni esclusi sono imputate al tipo di abitazione o regione più simile. 6.   I sottoindici di cui al paragrafo 1 sono basati sui prezzi di transazione delle abitazioni. Il prezzo di transazione di un’abitazione è incluso nei suddetti sottoindici per il trimestre durante il quale la proprietà giuridica dell’abitazione è trasferita dal venditore all’acquirente. 7.   Gli Stati membri ricavano i sottoindici di cui al paragrafo 1 utilizzando una delle seguenti opzioni: a) come un’aggregazione di indici di strato calcolati come indici edonici o indici basati su un metodo che riproduce il metodo dell’abbinamento dei prodotti; b) come indici edonici o indici basati su un metodo che riproduce il metodo dell’abbinamento dei prodotti; c) come indice mediano o medio stratificato. 8.   Qualora utilizzi un indice edonico, uno Stato membro garantisce che il metodo applicato sia depurato da eventuali differenze di qualità tra le abitazioni compravendute nel periodo oggetto del confronto e nel periodo di riferimento. 9.   Qualora utilizzi un metodo che riproduce il metodo dell’abbinamento dei prodotti, uno Stato membro garantisce che nel periodo oggetto del confronto e nel periodo di riferimento siano effettuati raffronti tra i prezzi abbinati per le stesse abitazioni, in modo da garantire che sia depurato dalle differenze di qualità tra le abitazioni compravendute. 10.   Qualora utilizzi un indice mediano o medio stratificato, uno Stato membro determina le variabili di stratificazione sulla base di un’analisi statistica e garantisce che gli strati definiti siano sufficientemente omogenei. 11.   Qualora il numero disponibile di abitazioni compravendute non sia sufficiente a consentire il calcolo di un indice dei prezzi affidabile per un determinato strato, gli Stati membri stimano la variazione di prezzo per tale strato come la variazione di prezzo per uno strato o una combinazione di strati caratterizzati da condizioni di mercato comparabili. 12.   Gli Stati membri non possono riportare i prezzi del trimestre precedente né attribuire la stessa variazione di prezzo di un trimestre precedente, a meno che ciò non possa essere giustificato in quanto risultato di una stima appropriata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1470:oj#art-15