Art. 4 · Certificazione delle apparecchiature ATM/ANS

Art. 4

Certificazione delle apparecchiature ATM/ANS

In vigore dal 14 lug 2023
Certificazione delle apparecchiature ATM/ANS 1.   Il certificato di cui all’allegato II è rilasciato per le seguenti apparecchiature ATM/ANS: a) apparecchiature di supporto alle comunicazioni controllore-pilota; b) apparecchiature di supporto ai servizi di controllo del traffico aereo (ATC) quando consentono la distanza di separazione degli aeromobili o la prevenzione di collisioni. 2.   Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato dall’Agenzia. 3.   Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato a tempo indeterminato e ha validità illimitata, a meno che: a) il titolare del certificato non rispetti più le prescrizioni del presente regolamento; o b) per quanto riguarda le apparecchiature ATM/ANS, manchi un’approvazione valida dell’organizzazione rilasciata dall’Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769; o c) le apparecchiature ATM/ANS non siano più conformi alla loro base di certificazione conformemente all’allegato II, punto ATM/ANS.EQMT.CERT.025; o d) il certificato sia stato restituito dal titolare o revocato dall’Agenzia. In caso di rinuncia o revoca, il certificato, se rilasciato in formato cartaceo, è restituito immediatamente all’Agenzia. 4.   In deroga al paragrafo 1, non è richiesto il rilascio di un certificato nel caso delle apparecchiature ATM/ANS utilizzate esclusivamente in una parte limitata dello spazio aereo al di fuori della regione EUR dell’ICAO con un basso volume di traffico e con una parte dello spazio aereo confinante esclusivamente con uno spazio aereo di cui è responsabile un paese terzo. In tale caso, per le apparecchiature ATM/ANS è rilasciata una dichiarazione di conformità a norma dell’.
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