Art. 2 · Esercizio dei diritti della Comunità

Art. 2

Esercizio dei diritti della Comunità

In vigore dal 14 lug 2023
Esercizio dei diritti della Comunità 1.   Fatte salve le disposizioni del diritto della Comunità adottate in virtù degli articoli 7, 47 e 48 del trattato Euratom, è conferito alla Commissione il potere di adottare le misure di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e di attuarle, mediante atti di esecuzione. 2.   Le misure adottate a norma del presente regolamento sono proporzionate agli obiettivi perseguiti ed efficaci nel mantenere l’equilibrio dei diritti e degli obblighi alla base della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell’Unione, come previsto dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Esse rispettano i criteri specifici stabiliti in tale accordo. 3.   È conferito alla Commissione il potere di modificare, sospendere o abrogare le misure di cui all’, paragrafo 2, lettera a), mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione indicano se del caso il periodo di validità della sospensione. 4.   Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di sospendere la partecipazione del Regno Unito al programma o ai programmi della Comunità interessati, conformemente al paragrafo 1. Ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni. 5.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 6.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
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