Art. 3
In vigore dal 14 lug 2023
1. La spesa dell'Unione sostenuta conformemente agli non supera l'importo totale di:
a)
3 912 118 EUR per il Belgio;
b)
6 862 150 EUR per la Cechia;
c)
6 352 520 EUR per la Danimarca;
d)
35 767 119 EUR per la Germania;
e)
1 722 597 EUR per l'Estonia;
f)
9 529 841 EUR per l'Irlanda;
g)
15 773 591 EUR per la Grecia;
h)
81 082 911 EUR per la Spagna;
i)
53 100 820 EUR per la Francia;
j)
3 371 029 EUR per la Croazia;
k)
60 547 380 EUR per l'Italia;
l)
574 358 EUR per Cipro;
m)
6 796 780 EUR per la Lettonia;
n)
10 660 962 EUR per la Lituania;
o)
462 680 EUR per il Lussemburgo;
p)
240 896 EUR per Malta;
q)
4 995 081 EUR per i Paesi Bassi;
r)
5 529 091 EUR per l'Austria;
s)
11 619 548 EUR per il Portogallo;
t)
1 234 202 EUR per la Slovenia;
u)
4 269 959 EUR per la Finlandia;
v)
5 594 367 EUR per la Svezia.
2. Gli Stati membri di cui all', paragrafo 1, possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell', paragrafo 2, fino a un massimo del 200 % dell'importo corrispondente stabilito al paragrafo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni.
3. Gli Stati membri di cui all', paragrafo 1, e quelli che utilizzano le loro dotazioni finanziarie per finanziare la misura di distillazione temporanea in caso di crisi di cui all', paragrafo 1, versano il sostegno supplementare di cui, rispettivamente, al paragrafo 2 del presente articolo e all', paragrafo 4, entro il 31 gennaio 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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