Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 lug 2023
1.   Un aiuto dell'Unione di importo pari a 330 000 000 EUR è messo a disposizione di Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento. 2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 utilizzano gli importi di cui all' per misure volte a compensare gli agricoltori dei settori più colpiti, come allevamento, ortofrutticoli, vino, cereali e semi oleosi, per le perdite economiche che incidono sulla redditività dei produttori agricoli. 3.   Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza. 4.   Gli Stati membri garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto, il vantaggio economico dell'aiuto dell'Unione è integralmente trasferito su di loro. 5.   Le spese sostenute dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 31 gennaio 2024. 6.   Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all', paragrafo 1, del presente regolamento è la data di entrata in vigore del presente regolamento. 7.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1465:oj#art-1