Art. 9 · Misure di transizione

Art. 9

Misure di transizione

In vigore dal 13 lug 2023
Misure di transizione Fino al 30 giugno 2025, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell’, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 392/2012, anziché essere fornita in forma cartacea insieme al prodotto può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti. Tuttavia, se il distributore lo richiede, il fornitore provvede affinché la scheda prodotto sia messa a disposizione in forma cartacea.
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