Art. 6 · Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

Art. 6

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

In vigore dal 13 lug 2023
Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di cui all’allegato IX del presente regolamento.
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