Art. 1
Comunicazione nell’Unione dei risultati annuali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati
In vigore dal 13 lug 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 è così modificato:
(1)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Comunicazione nell’Unione dei risultati annuali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, relazioni sui risultati dell’attuazione dei rispettivi programmi di eradicazione approvati in corso.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono per ogni anno, in riferimento all’anno civile precedente, le informazioni specificate:
a)
nell’allegato V, sezione 1, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento;
b)
nell’allegato V, sezione 2, per i programmi di eradicazione dell’infezione da virus della rabbia (RABV);
c)
nell’allegato V, sezione 3, per i programmi di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV);
d)
nell’allegato V, sezione 4, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici.
3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.»;
(2)
all’articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso;
(3)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri presentano alla Commissione per approvazione:»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. I programmi di eradicazione di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per via elettronica tramite il sistema ADIS.»
;
(4)
all’articolo 11, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri, quando chiedono alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia conformemente alla parte II, capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, ad eccezione delle informazioni precedentemente fornite nelle relazioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento, includono nelle loro domande le informazioni pertinenti specificate:»;
(5)
gli allegati V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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