Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 lug 2023
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, attualmente classificati con i codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90 (codice TARIC 7304299090), 7304 39 88 e 7304 59 89, e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti: Società Aliquota del dazio antidumping definitivo (in %) Codice addizionale TARIC Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd 29,2 C171 CITIC Pacific Group: — Daye Special Steel Co., Ltd — Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co., Ltd 51,8 899H Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd 39,9 C173 Hengyang Valin MPM Co., Ltd 48,2 C174 Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 45,6 C998 Tutte le altre società 54,9 C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella RPC. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della RPC all’elenco riportato nell’allegato e di assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della RPC nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («periodo dell’inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della RPC o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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