Art. 5
Condizioni di emissione dell'ordine europeo di produzione
In vigore dal 12 lug 2023
Condizioni di emissione dell'ordine europeo di produzione
1. L'autorità di emissione può emettere un ordine europeo di produzione laddove siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.
2. L'ordine europeo di produzione è necessario e proporzionato ai fini del procedimento di cui all', paragrafo 3, tenuto conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata, e può essere emesso solo se un ordine dello stesso tipo avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo.
3. L'ordine europeo di produzione per ottenere dati relativi agli abbonati o per ottenere dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all', punto 10), può essere emesso per qualsiasi reato e per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, irrogata con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante.
4. Un ordine europeo di produzione per ottenere dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all', punto 10), del presente regolamento, o per ottenere dati relativi al contenuto è emesso solo:
a)
per i reati punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno tre anni; oppure
b)
per i seguenti reati, se commessi in tutto o in parte a mezzo di un sistema di informazione:
i)
i reati definiti agli articoli da 3 a 8 della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);
ii)
i reati definiti agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE;
iii)
i reati definiti agli articoli da 3 a 8 della direttiva 2013/40/UE;
c)
per i reati definiti agli articoli da 3 a 12 e all' della direttiva (UE) 2017/541;
d)
per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, irrogata con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante, per i reati di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
5. L'ordine europeo di produzione contiene le informazioni seguenti:
a)
i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida;
b)
il destinatario dell'ordine europeo di produzione, di cui all';
c)
l'utente, tranne quando l'unico fine dell'ordine è identificare l'utente, o qualsiasi altro identificativo univoco come il nome utente, l'identificativo di accesso o il nome dell'account per determinare i dati richiesti;
d)
la categoria di dati richiesti quale definita all', punti da 9) a 12);
e)
se del caso, l'intervallo di tempo dei dati di cui è richiesta la produzione;
f)
le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;
g)
nei casi di emergenza, quali definiti all', punto 18), i motivi debitamente giustificati dell'emergenza;
h)
se l'ordine europeo di produzione è rivolto direttamente al prestatore di servizi che conserva o altrimenti tratta i dati per conto del titolare del trattamento, la conferma che le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono soddisfatte;
i)
i motivi per stabilire che l'ordine europeo di produzione soddisfi le condizioni di necessità e proporzionalità di cui all', paragrafo 2;
j)
una descrizione sommaria del caso.
6. Un ordine europeo di produzione è rivolto al prestatore di servizi che agisce in qualità di titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
In via eccezionale, l'ordine europeo di produzione può essere rivolto direttamente al prestatore di servizi che conserva o tratta i dati per conto del titolare del trattamento, se:
a)
il titolare del trattamento non può essere identificato nonostante i ragionevoli sforzi da parte dell'autorità di emissione; oppure
b)
rivolgersi al titolare del trattamento potrebbe pregiudicare l'indagine.
7. A norma del regolamento (UE) 2016/679 il responsabile del trattamento che conserva o altrimenti tratta i dati per conto del titolare del trattamento informa il titolare del trattamento in merito alla produzione dei dati, a meno che l'autorità di emissione non abbia chiesto al prestatore di servizi di astenersi dall'informare il titolare del trattamento, per il tempo necessario e proporzionato, al fine di non ostacolare il procedimento penale pertinente. In tal caso, l'autorità di emissione indica nel fascicolo i motivi del ritardo nell'informare il titolare del trattamento. È inoltre aggiunta una breve motivazione nell'EPOC.
8. Qualora i dati siano conservati o altrimenti trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita da un prestatore di servizi a un'autorità pubblica, è possibile emettere un ordine europeo di produzione solo se l'autorità pubblica per la quale i dati sono conservati o altrimenti trattati si trova nello Stato di emissione.
9. Nei casi in cui i dati protetti dal segreto professionale a norma del diritto dello Stato di emissione sono conservati o altrimenti trattati da un prestatore di servizi nell'ambito di un'infrastruttura fornita a professionisti coperti dal segreto professionale, nella loro veste commerciale, è possibile emettere un ordine europeo di produzione per l'acquisizione dei dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi dell', punto 10), o per l'acquisizione dei dati sul contenuto solo se:
a)
il professionista coperto dal segreto professionale risiede nello Stato di emissione;
b)
rivolgersi al professionista coperto dal segreto professionale potrebbe pregiudicare l'indagine; oppure
c)
il segreto professionale è stato revocato conformemente al diritto applicabile.
10. Se l'autorità di emissione ha motivo di ritenere che i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi dell', punto 10), o i dati relativi al contenuto richiesti dall'ordine europeo di produzione siano protetti con immunità o privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione, o che tali dati siano soggetti in tale Stato a norme in materia di determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, essa può chiedere chiarimenti prima di emettere l'ordine europeo di produzione, anche consultando le autorità competenti dello Stato di esecuzione, direttamente o tramite Eurojust o la Rete giudiziaria europea.
L'autorità di emissione non emette un ordine europeo di produzione se ritiene che i dati richiesti relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente quali definiti all', punto 10), o i dati relativi al contenuto siano protetti con immunità o privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione, o che tali dati siano soggetti in detto Stato a norme in materia di determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione.
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