Art. 34
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 12 lug 2023
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 18 agosto 2026.
L'obbligo per le autorità competenti e i prestatori di servizi di utilizzare il sistema informatico decentrato stabilito all' per le comunicazioni scritte a norma del presente regolamento si applica tuttavia a decorrere da un anno dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1543:oj#art-34