Art. 32 · Relazione con altri strumenti, accordi e modalità

Art. 32

Relazione con altri strumenti, accordi e modalità

In vigore dal 12 lug 2023
Relazione con altri strumenti, accordi e modalità 1.   Il presente regolamento non incide sugli altri strumenti, accordi e modalità dell'Unione o internazionali concernenti l'acquisizione di prove che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 18 agosto 2026 gli strumenti, gli accordi e le modalità esistenti di cui al paragrafo 1 che continueranno ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1543:oj#art-32