Art. 31
Notifiche alla Commissione
In vigore dal 12 lug 2023
Notifiche alla Commissione
1. Entro il 18 agosto 2025 ogni Stato membro notifica alla Commissione:
a)
l'autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell' per l'emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche;
b)
l'autorità o le autorità che sono competenti per la ricezione delle notifiche ai sensi dell' e per l'esecuzione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione per conto di un altro Stato membro, ai sensi dell';
c)
l'autorità o le autorità che sono competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari conformemente all';
d)
le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, in conformità dell'.
2. La Commissione rende disponibili le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo pubblicandole su un apposito sito web o sul sito web della Rete giudiziaria europea in materia penale di cui all' della decisione 2008/976/GAI del Consiglio (33).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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