Art. 31 · Notifiche alla Commissione

Art. 31

Notifiche alla Commissione

In vigore dal 12 lug 2023
Notifiche alla Commissione 1.   Entro il 18 agosto 2025 ogni Stato membro notifica alla Commissione: a) l'autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell' per l'emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche; b) l'autorità o le autorità che sono competenti per la ricezione delle notifiche ai sensi dell' e per l'esecuzione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione per conto di un altro Stato membro, ai sensi dell'; c) l'autorità o le autorità che sono competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari conformemente all'; d) le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, in conformità dell'. 2.   La Commissione rende disponibili le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo pubblicandole su un apposito sito web o sul sito web della Rete giudiziaria europea in materia penale di cui all' della decisione 2008/976/GAI del Consiglio (33).
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