Art. 28
Monitoraggio e relazioni
In vigore dal 12 lug 2023
Monitoraggio e relazioni
1. Entro il 18 agosto 2026, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati.
2. In ogni caso, dal 18 agosto 2026, gli Stati membri raccolgono dalle autorità pertinenti statistiche complete e registrano tali statistiche. I dati raccolti per l'anno civile precedente sono inviati alla Commissione ogni anno entro il 31 marzo e includono:
a)
il numero di EPOC e EPOC-PR emessi, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno);
b)
il numero di EPOC emessi nell'ambito di deroghe per casi di emergenza;
c)
il numero di EPOC e EPOC-PR adempiuti e non adempiuti, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno);
d)
il numero di notifiche alle autorità di esecuzione a norma dell' e il numero di EPOC rifiutati, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno), nonché i motivi addotti per il rifiuto;
e)
per gli EPOC adempiuti, il periodo medio che intercorre tra il momento dell'emissione dell'EPOC e il momento in cui i dati sono ottenuti, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno);
f)
per gli EPOC-PR adempiuti, il periodo medio che intercorre tra il momento dell'emissione dell'EPOC-PR e il momento dell'emissione della successiva richiesta di produzione, per tipo di dati richiesti e destinatari;
g)
il numero di ordini europei di produzione o di ordini europei di conservazione trasmessi a uno Stato di esecuzione e da questo ricevuti ai fini dell'esecuzione, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno), e il numero di tali ordini adempiuti;
h)
il numero di ricorsi proposti contro gli ordini europei di produzione nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione, per tipo di dati richiesti;
i)
il numero di casi in cui non è stata concessa la convalida ex post a norma dell', paragrafo 5;
j)
una panoramica delle spese dichiarate dai prestatori di servizi per l'esecuzione degli EPOC e degli EPOC-PR e delle spese rimborsate dalle autorità di emissione.
3. A decorrere dal 18 agosto 2026, per gli scambi di dati effettuati attraverso il sistema informatico decentrato a norma dell', paragrafo 1, le statistiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere raccolte programmaticamente dai portali nazionali. Il software di implementazione di riferimento di cui all' è tecnicamente attrezzato per garantire tale funzionalità.
4. I prestatori di servizi possono registrare, conservare e pubblicare statistiche conformemente ai principi vigenti in materia di protezione dei dati. Le statistiche eventualmente raccolte per l'anno civile precedente possono essere trasmesse alla Commissione entro il 31 marzo e possono comprendere, per quanto possibile:
a)
il numero di EPOC e EPOC-PR ricevuti, per tipo di dati richiesti, Stato membro di emissione e situazione (di emergenza o meno);
b)
il numero di EPOC e EPOC-PR adempiuti e non adempiuti, per tipo di dati richiesti, Stato membro di emissione e situazione (di emergenza o meno);
c)
per gli EPOC adempiuti, il periodo medio necessario per fornire i dati richiesti dal momento della ricezione dell'EPOC alla fornitura dei dati, per tipo di dati richiesti, Stato membro di emissione e situazione (di emergenza o meno);
d)
per gli EPOC-PR adempiuti, il periodo medio tra il momento dell'emissione dell'EPOC-PR e il momento dell'emissione della successiva richiesta di produzione, per tipo di dati richiesti e Stato di emissione.
5. Dal 18 agosto 2027 la Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica una relazione contenente i dati di cui ai paragrafi 2 e 3, in forma aggregata e ripartiti per Stato membro e per tipo di prestatore di servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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