Art. 24
Periodo di transizione
In vigore dal 12 lug 2023
Periodo di transizione
Prima che diventi applicabile l'obbligo di effettuare comunicazioni scritte attraverso il sistema informatico decentrato di cui all' («periodo di transizione»), la comunicazione scritta tra le autorità competenti e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali a norma del presente regolamento avviene con i mezzi alternativi più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire uno scambio di informazioni rapido, sicuro e affidabile. Qualora i prestatori di servizi, gli Stati membri o le agenzie o organi dell'Unione abbiano istituito piattaforme dedicate o altri canali sicuri per il trattamento delle richieste di dati da parte delle autorità giudiziarie e di contrasto, l'autorità di emissione può inoltre decidere di trasmettere un EPOC o un EPOC-CR agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali tramite questi canali durante il periodo di transizione.
Storico versioni
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