Art. 22
Software di implementazione di riferimento
In vigore dal 12 lug 2023
Software di implementazione di riferimento
1. La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. La Commissione fornisce, mantiene e supporta gratuitamente il software di implementazione di riferimento.
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