Art. 20
Effetti giuridici dei documenti elettronici
In vigore dal 12 lug 2023
Effetti giuridici dei documenti elettronici
I documenti trasmessi mediante comunicazione elettronica non sono privati dell'effetto giuridico né sono considerati inammissibili nelle procedure giudiziarie transfrontaliere a norma del presente regolamento per il solo fatto della loro forma elettronica.
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