Art. 19
Comunicazione digitale sicura e scambio di dati tra le autorità competenti e i prestatori di servizi e tra le autorità competenti
In vigore dal 12 lug 2023
Comunicazione digitale sicura e scambio di dati tra le autorità competenti e i prestatori di servizi e tra le autorità competenti
1. La comunicazione scritta tra le autorità competenti e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali a norma del presente regolamento, compresi lo scambio di moduli previsti dal presente regolamento e i dati richiesti tramite un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, ha luogo tramite il sistema informatico decentrato sicuro e affidabile («sistema informatico decentrato»).
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali dei prestatori di servizi situati in tale Stato membro abbiano accesso al sistema informatico decentrato attraverso il rispettivo sistema informatico nazionale.
3. I prestatori di servizi garantiscono che i loro stabilimenti designati o i loro rappresentanti legali possano utilizzare il sistema informatico decentrato attraverso il rispettivo sistema informatico nazionale per ricevere gli EPOC e gli EPOC-PR, possano inviare i dati richiesti all'autorità di emissione e possano comunicare in qualsiasi altro modo con l'autorità di emissione e con l'autorità di esecuzione, come previsto dal presente regolamento.
4. La comunicazione scritta tra le autorità competenti a norma del presente regolamento, compresi lo scambio di moduli previsti dal presente regolamento e i dati richiesti nell'ambito della procedura di esecuzione di cui all', nonché la comunicazione scritta con le agenzie o gli organismi competenti dell'Unione, sono effettuate tramite il sistema informatico decentrato.
5. Qualora la comunicazione tramite il sistema informatico decentrato in conformità dei paragrafi 1 o 4 non sia possibile a causa, ad esempio, della perturbazione del sistema informatico decentrato, della natura del materiale trasmesso, delle limitazioni tecniche quali le dimensioni dei dati, i vincoli giuridici relativi all'ammissibilità come prova dei dati richiesti o dei requisiti forensi applicabili ai dati richiesti, o a causa di circostanze eccezionali, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire uno scambio di informazioni che sia rapido, sicuro e affidabile e permetta al ricevente di stabilirne l’autenticità.
6. Se la trasmissione è effettuata con mezzi alternativi di cui al paragrafo 5, l'originatore della trasmissione registra la trasmissione senza indebito ritardo nel sistema informatico decentrato, compresi, se del caso, la data e l'ora della trasmissione, il mittente e il destinatario, il nome del fascicolo e le sue dimensioni.
Storico versioni
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