Art. 17 · Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti

Art. 17

Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti

In vigore dal 12 lug 2023
Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti 1.   Se ritiene che l'ottemperanza all'ordine europeo di produzione sia in contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo, il destinatario informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dei motivi per non eseguire l'ordine europeo di produzione, conformemente alla procedura di cui all', paragrafi 8 e 9, utilizzando il modulo di cui all'allegato III («obiezione motivata»). 2.   L'obiezione motivata contiene tutte le informazioni pertinenti sul diritto del paese terzo, sulla sua applicabilità al caso di specie e sulla natura dell'obbligo contrastante. L'obiezione motivata non può fondarsi su: a) l'assenza, nel diritto applicabile del paese terzo, di disposizioni analoghe riguardo alle condizioni, alle formalità e alle procedure di emissione di un ordine di produzione; oppure b) il solo fatto che i dati sono conservati in un paese terzo. L'obiezione motivata è presentata entro 10 giorni dalla data in cui il destinatario ha ricevuto l'EPOC. 3.   L'autorità di emissione riesamina l'ordine europeo di produzione sulla base dell'obiezione motivata e di ogni eventuale contributo fornito dallo Stato di esecuzione. Se intende confermarlo, ne chiede il riesame da parte dell'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di emissione. L'esecuzione dell'ordine europeo di produzione è sospesa in attesa del completamento della procedura di riesame. 4.   L'organo giurisdizionale competente valuta innanzitutto se esistano obblighi contrastanti, esaminando: a) se, in base alle circostanze specifiche del caso di specie, è applicabile il diritto del paese terzo; e b) se il diritto del paese terzo, ove applicabile ai sensi della lettera a), se applicato alle circostanze specifiche del caso in questione, vieta la divulgazione dei dati in questione. 5.   Se ritiene che non esistano obblighi contrastanti pertinenti ai sensi dei paragrafi 1 e 4, l'organo giurisdizionale competente conferma l'ordine europeo di produzione. 6.   Se accerta, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 4, lettera b), che il diritto del paese terzo vieta la divulgazione dei dati in questione, l'organo giurisdizionale competente decide se confermare o revocare l'ordine europeo di produzione. Tale valutazione è basata in particolare sui seguenti elementi, dando al contempo particolare rilievo agli elementi di cui alle lettere a) e b): a) l'interesse tutelato dal pertinente diritto del paese terzo, compresi i diritti fondamentali e altri interessi fondamentali che impediscono la divulgazione dei dati, in particolare gli interessi di sicurezza nazionale del paese terzo; b) il grado di collegamento tra il procedimento penale per il quale l'ordine europeo di produzione è stato emesso e una delle due giurisdizioni, risultante, tra l'altro: i) dall'ubicazione, dalla cittadinanza e dal luogo di residenza della persona i cui dati sono richiesti o della vittima o delle vittime del reato in questione; ii) dal luogo in cui il reato in questione è stato commesso; c) il grado di collegamento tra il prestatore di servizi e il paese terzo in questione; in tale contesto, il luogo di conservazione dei dati non è da solo sufficiente per stabilire un grado di collegamento significativo; d) l'interesse dello Stato dell'indagine a ottenere le prove in questione, sulla base della gravità del reato e dell'importanza di acquisire le prove rapidamente; e) le possibili conseguenze per il destinatario o per il prestatore di servizi in caso di ottemperanza all'ordine europeo di produzione, comprese le eventuali sanzioni. 7.   L'organo giurisdizionale competente può richiedere informazioni all'autorità competente del paese terzo, tenendo in considerazione la direttiva (UE) 2016/680, in particolare il suo capo V, e nella misura in cui tale richiesta non ostacoli il relativo procedimento penale. In particolare, lo Stato membro di emissione richiede informazioni all'autorità competente del paese terzo quando il conflitto degli obblighi riguarda diritti fondamentali o altri interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali. 8.   Se decide di revocare l'ordine europeo di produzione, l'organo giurisdizionale competente ne informa l'autorità di emissione e il destinatario. Se stabilisce che l'ordine europeo di produzione deve essere confermato, l'organo giurisdizionale competente ne informa l'autorità di emissione e il destinatario; tale destinatario deve procedere ad eseguire l'ordine europeo di produzione. 9.   Ai fini delle procedure di cui al presente articolo, i termini sono calcolati in conformità del diritto nazionale dell'autorità di emissione. 10.   L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione dell'esito della procedura di riesame.
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