Art. 12
Motivi di rifiuto degli ordini europei di produzione
In vigore dal 12 lug 2023
Motivi di rifiuto degli ordini europei di produzione
1. Qualora l'autorità di emissione abbia notificato l'autorità di esecuzione a norma dell' e fatto salvo l', paragrafo 3, il prima possibile e comunque entro 10 giorni dalla ricezione della notifica, o, in casi di emergenza, al più tardi entro 96 ore dalla ricezione, l'autorità di esecuzione valuta le informazioni indicate nell'ordine e, se del caso, fa valere uno o più dei seguenti motivi di rifiuto:
a)
i dati richiesti sono protetti da immunità o privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione, che impediscono l'esecuzione o l’applicazione dell'ordine, o i dati richiesti sono disciplinati da norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, che impediscono l'esecuzione dell'ordine;
b)
in situazioni eccezionali, sussistono validi motivi di ritenere, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che l'esecuzione o l’applicazione dell'ordine comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso, una violazione manifesta di un pertinente diritto fondamentale sancito dall' TUE e dalla Carta.
c)
l'esecuzione dell'ordine sarebbe contraria al principio ne bis in idem;
d)
la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'ordine non costituisce reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie di reati figuranti all'allegato IV, come indicato dall'autorità di emissione nell'EPOC, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni.
2. Qualora faccia valere un motivo di rifiuto a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione ne informa il destinatario e l'autorità di emissione. Il destinatario interrompe l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione e non trasferisce i dati, e l'autorità di emissione ritira l'ordine.
3. Prima di decidere di far valere un motivo di rifiuto, l'autorità di esecuzione notificata a norma dell' contatta l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo appropriato per discutere le misure opportune da adottare. Su tale base, l'autorità di emissione può decidere di adattare o di ritirare l'ordine europeo di produzione. Qualora, a seguito di tali discussioni, non sia raggiunta alcuna soluzione, l'autorità di esecuzione notificata a norma dell' può decidere di far valere motivi di rifiuto dell'ordine europeo di produzione e informarne di conseguenza l'autorità di emissione e il destinatario.
4. Qualora decida di far valere motivi di rifiuto a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione può indicare se si oppone al trasferimento di tutti i dati richiesti nell'ordine europeo di produzione o se i dati possono essere trasferiti o utilizzati solo parzialmente alle condizioni specificate dall'autorità di esecuzione.
5. Se la revoca dell'immunità o del privilegio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo compete a un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione notificata a norma dell' di contattare tale autorità dello Stato di esecuzione per chiederle di esercitare senza indugio tale potere. Se la revoca dell'immunità o del privilegio compete a un'autorità di un altro Stato membro o di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità interessata di esercitare il suo potere di revoca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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