Art. 11
Esecuzione dell'EPOC-PR
In vigore dal 12 lug 2023
Esecuzione dell'EPOC-PR
1. Quando riceve un EPOC-PR il destinatario provvede, senza indebito ritardo, a conservare i dati richiesti. L'obbligo di conservare i dati cessa dopo 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione confermi, usando il modulo di cui all'allegato V, che è stata emessa una successiva richiesta di produzione. Durante tale periodo di 60 giorni l'autorità di emissione, usando il modulo di cui all'allegato VI, può prorogare la durata dell'obbligo di conservare i dati di un ulteriore periodo di 30 giorni, se necessario per consentire l'emissione di una successiva richiesta di produzione.
2. Qualora, durante il periodo di conservazione di cui al paragrafo 1 l'autorità di emissione confermi che è stata emessa una successiva richiesta di produzione, il destinatario conserva i dati per tutto il tempo necessario per la loro produzione una volta ricevuta la successiva richiesta di produzione.
3. Qualora la conservazione non fosse più necessaria, l'autorità di emissione ne informa il destinatario senza indebito ritardo e l'obbligo di conservazione sulla base dell'ordine europeo di conservazione cessa di sussistere.
4. Qualora ritenga, sulla base delle sole informazioni contenute nell'EPOC-PR, che l'esecuzione dell'EPOC-PR possa interferire con le immunità o i privilegi o con le norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, il destinatario ne informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione usando il modulo di cui all'allegato III.
L'autorità di emissione tiene conto delle informazioni di cui al primo comma e decide, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di esecuzione, se ritirare, adattare o mantenere l'ordine europeo di conservazione.
5. Qualora non possa ottemperare al suo obbligo di conservare i dati richiesti perché l'EPOC-PR è incompleto o contiene errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguirlo, il destinatario ne informa senza indebito ritardo l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR e chiede chiarimenti, usando il modulo di cui all'allegato III.
L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione del modulo. Il destinatario garantisce di poter ricevere i chiarimenti necessari o qualsiasi rettifica fornita dall'autorità di emissione al fine di poter adempiere ai propri obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In mancanza di reazione da parte dell'autorità di emissione entro il termine di cinque giorni, il prestatore di servizi è esonerato dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. Qualora non possa ottemperare al suo obbligo di conservare i dati richiesti per impossibilità materiale dovuta a circostanze che non gli possono essere imputate, il destinatario ne informa senza indebito ritardo l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR e spiega i motivi di tale impossibilità materiale, usando il modulo di cui all'allegato III. Qualora l'autorità di emissione concluda che tale impossibilità sussiste, essa informa il destinatario che l'EPOC-PR non deve più essere eseguito.
7. In tutti i casi in cui, per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, non conserva i dati richiesti, il destinatario comunica tali motivi all'autorità di emissione senza indebito ritardo, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione riesamina l'ordine europeo di conservazione alla luce della giustificazione fornita dal destinatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1543:oj#art-11