Art. 10
Esecuzione dell'EPOC
In vigore dal 12 lug 2023
Esecuzione dell'EPOC
1. Quando riceve un EPOC il destinatario agisce tempestivamente per conservare i dati.
2. Qualora sia prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell' e tale autorità non abbia fatto valere alcun motivo di rifiuto a norma dell' entro 10 giorni dalla ricezione dell'EPOC, il destinatario provvede affinché i dati richiesti siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC, al termine di tale periodo di 10 giorni. Se l'autorità di esecuzione conferma all'autorità di emissione e al destinatario, già prima della scadenza di tale termine di 10 giorni, che non farà valere motivi di rifiuto, il destinatario agisce quanto prima dopo tale conferma e al più tardi al termine del periodo di 10 giorni.
3. Qualora non sia prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell', quando riceve un EPOC il destinatario provvede affinché i dati richiesti siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC, entro 10 giorni dalla sua ricezione.
4. In caso di emergenza, il destinatario trasmette i dati richiesti senza indebito ritardo, al più tardi entro otto ore dalla ricezione dell'EPOC. Qualora sia prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell', quest'ultima può, se decide di far valere un motivo di rifiuto a norma dell', paragrafo 1, senza indugio e al più tardi entro 96 ore dalla ricezione della notifica, notificare all'autorità di emissione e al destinatario che essa si oppone all'uso dei dati o che i dati possono essere utilizzati solo alle condizioni da essa specificate. Se l'autorità di esecuzione fa valere un motivo di rifiuto e se i dati sono già stati trasmessi dal destinatario all'autorità di emissione, quest'ultima cancella i dati o ne limita in altro modo l'uso oppure, nel caso in cui l'autorità di esecuzione abbia specificato condizioni, rispetta tali condizioni quando utilizza i dati.
5. Qualora il destinatario ritenga, sulla base delle sole informazioni contenute nell'EPOC, che l'esecuzione dell'EPOC possa interferire con le immunità o i privilegi o con le norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, ne informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione utilizzando il modulo di cui all'allegato III.
Qualora non abbia avuto luogo alcuna notifica all'autorità di esecuzione a norma dell', l'autorità di emissione tiene conto delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo e decide, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di esecuzione, se ritirare, adattare o mantenere l'ordine europeo di produzione.
Qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell', l'autorità di emissione tiene conto delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo e decide se ritirare, adattare o mantenere l'ordine europeo di produzione. L'autorità di esecuzione può decidere di far valere i motivi di rifiuto di cui all'.
6. Se non può ottemperare al suo obbligo di produrre i dati richiesti perché l'EPOC è incompleto o contiene errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguirlo, il destinatario ne informa senza indebito ritardo l'autorità di emissione e, qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell', l'autorità di esecuzione specificata nell'EPOC e chiede chiarimenti, usando il modulo di cui all'allegato III. Nel contempo, il destinatario comunica all'autorità di emissione se è stato o meno possibile procedere all'identificazione dei dati richiesti e alla conservazione di tali dati conformemente al paragrafo 9 del presente articolo.
L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione del modulo. Il destinatario garantisce di poter ricevere i chiarimenti necessari o qualsiasi rettifica fornita dall'autorità di emissione al fine di poter adempiere ai propri obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4. Gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano finché l'autorità di emissione o l'autorità di esecuzione non fornisce tali chiarimenti o rettifiche.
7. Qualora non possa ottemperare al suo obbligo di produrre i dati richiesti per impossibilità materiale dovuta a circostanze che non gli possono essere imputate, il destinatario ne informa senza indebito ritardo l'autorità di emissione e, qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell', l'autorità di esecuzione specificata nell'EPOC e spiega i motivi di tale impossibilità materiale, usando il modulo di cui all'allegato III. Ove l'autorità di emissione concluda che tale impossibilità sussiste, essa informa il destinatario e, qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell', l'autorità di esecuzione, che l'EPOC non deve più essere eseguito.
8. In tutti i casi in cui, per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, non fornisce i dati richiesti, non li fornisce in maniera esaustiva o non li fornisce entro il termine specificato, il destinatario, senza indebito ritardo e al più tardi entro i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, comunica tali motivi all'autorità di emissione e, qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell', all'autorità di esecuzione specificata nell'EPOC, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione riesamina l'ordine europeo di produzione alla luce delle informazioni fornite dal destinatario e, se necessario, fissa a quest'ultimo un nuovo termine per la produzione dei dati.
9. I dati sono conservati, per quanto possibile, fino alla loro produzione, indipendentemente dal fatto che la produzione sia richiesta in ultima istanza sulla base di un ordine europeo di produzione precisato e del relativo EPOC o attraverso altri canali, quali l'assistenza giudiziaria, o fino al ritiro dell'ordine europeo di produzione.
Qualora la produzione e la conservazione dei dati non siano più necessarie, l'autorità di emissione e, ove applicabile ai sensi dell', paragrafo 8, l'autorità di esecuzione, ne informa il destinatario senza indebito ritardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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