Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 12 lug 2023
Oggetto 1.   Il presente regolamento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità di uno Stato membro può, nell'ambito di un procedimento penale, emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione e ingiungere pertanto a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione e che è stabilito in un altro Stato membro o, alternativamente, rappresentato da un rappresentante legale in un altro Stato membro, di produrre o conservare prove elettroniche, indipendentemente dall'ubicazione dei dati. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nel loro territorio al fine di garantire che ottemperino a misure nazionali simili a quelle di cui al primo comma. 2.   L'emissione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione può essere richiesta anche da una persona oggetto di indagini o imputata, ovvero da un avvocato che agisce per conto della suddetta persona, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto processuale penale nazionale. 3.   Il presente regolamento non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dalla Carta e dall' TUE, e lascia impregiudicati gli obblighi applicabili alle autorità di contrasto o alle autorità giudiziarie a tale riguardo. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio dei principi fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei media, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
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