Art. 9 · Requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale

Art. 9

Requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale

In vigore dal 12 lug 2023
Requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale 1.   A decorrere dal 18 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 2, se posteriore, le batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a bottone, soddisfano i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato III stabiliti nell’atto delegato adottato in applicazione del paragrafo 2. 2.   Entro il 18 agosto 2027, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’ per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi vincolanti dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato III per le batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a bottone. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare i valori minimi di cui al primo comma o aggiungere i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità a quelli di cui all’allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Nel preparare l’atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l’impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie portatili di uso generale, anche aumentando l’efficienza a livello di risorse di queste ultime, e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili. La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall’atto delegato di cui al primo comma non abbiano un impatto negativo significativo sulla sicurezza e sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi, dei mezzi di trasporto leggeri o di altri veicoli in cui sono incorporate, sull’accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività del settore. 3.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente le batterie portatili non ricaricabili di uso generale al fine di ridurne al minimo l’impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita e in vista di valide alternative per gli utilizzatori finali. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l’opportunità di prendere le misure del caso, compresa l’adozione di proposte legislative relative all’eliminazione graduale o all’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile.
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