Art. 87 · Parere dei comitati dell’Agenzia

Art. 87

Parere dei comitati dell’Agenzia

In vigore dal 12 lug 2023
Parere dei comitati dell’Agenzia 1.   Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione di cui all’, paragrafo 9, il comitato per la valutazione dei rischi adotta un parere sull’adeguatezza delle restrizioni proposte ai fini della riduzione del rischio per la salute umana o per l’ambiente, in base ad un esame degli elementi pertinenti del fascicolo di restrizione. Il parere tiene conto del fascicolo di restrizione predisposto dall’Agenzia su richiesta della Commissione o dallo Stato membro, come pure delle osservazioni formulate dalle parti interessate di cui all’, paragrafo 9, lettera a). 2.   Entro 15 mesi dalla data di pubblicazione di cui all’, paragrafo 9, il comitato per l’analisi socioeconomica adotta un parere sulle restrizioni proposte, in base all’esame degli elementi pertinenti del fascicolo di restrizione e dell’impatto socioeconomico. Prima di ciò, esso predispone un progetto di parere sulle restrizioni proposte e sul loro impatto socioeconomico, tenendo conto delle analisi o delle informazioni eventualmente comunicate a norma dell’, paragrafo 9, lettera b). 3.   L’Agenzia pubblica quanto prima sul suo sito web il progetto di parere del comitato per l’analisi socioeconomica e invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul progetto di parere entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del progetto stesso. 4.   Il comitato per l’analisi socioeconomica adotta quanto prima il suo parere, tenendo conto, se del caso, delle ulteriori osservazioni pervenute entro il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale parere tiene conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate a norma dell’, paragrafo 9, lettera b), e del paragrafo 3 del presente articolo. 5.   Qualora il parere del comitato per la valutazione dei rischi diverga sensibilmente dalle restrizioni proposte nel fascicolo di restrizione, l’Agenzia proroga di 90 giorni al massimo il termine entro il quale il comitato per l’analisi socioeconomica esprime il parere. 6.   Qualora formulino un parere a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica si avvalgono di relatori come specificato all’ del regolamento (CE) n. 1907/2006 e in linea con le condizioni ivi indicate.
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