Art. 86 · Procedura di restrizione in materia di sostanze

Art. 86

Procedura di restrizione in materia di sostanze

In vigore dal 12 lug 2023
Procedura di restrizione in materia di sostanze 1.   La Commissione, se ritiene che l’uso di una sostanza nella fabbricazione di batterie, o la presenza di una sostanza nelle batterie al momento dell’immissione sul mercato, o durante le successive fasi del ciclo di vita, compreso durante il cambio di destinazione o il trattamento dei rifiuti di batterie, presenti un rischio per la salute umana o per l’ambiente non adeguatamente controllato che richiede un’azione a livello dell’Unione, chiede all’Agenzia di preparare un fascicolo di restrizione conforme ai requisiti dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il fascicolo di restrizione comprende una valutazione socioeconomica e un’analisi delle alternative. 2.   Entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e se dal fascicolo di restrizione predisposto dall’Agenzia a norma di tale paragrafo risulta che è necessaria un’azione a livello dell’Unione in aggiunta alle misure già adottate, l’Agenzia propone restrizioni al fine di avviare la procedura di cui ai paragrafi da 4 a 9 del presente articolo e agli . 3.   Uno Stato membro, se ritiene che l’uso di una sostanza nella fabbricazione di batterie, o la presenza di una sostanza nelle batterie al momento dell’immissione sul mercato, o durante le successive fasi del ciclo di vita, compreso durante il cambio di destinazione o il trattamento dei rifiuti di batterie, presenti un rischio per la salute umana o per l’ambiente non adeguatamente controllato che richiede un’azione a livello dell’Unione, comunica all’Agenzia che esso propone di preparare un fascicolo di restrizione. Lo Stato membro prepara un fascicolo di restrizione. Il fascicolo di restrizione comprende una valutazione socioeconomica e un’analisi delle alternative. Se dal fascicolo di restrizione risulta che è necessaria un’azione a livello di Unione in aggiunta alle misure già adottate, lo Stato membro inoltra il fascicolo all’Agenzia nel formato di cui all’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare la procedura descritta ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo e agli . 4.   Ai fini del fascicolo di restrizione e del procedimento di restrizione l’Agenzia o gli Stati membri tengono conto di qualsiasi fascicolo, relazione sulla sicurezza chimica o valutazione del rischio inoltrati all’Agenzia o a uno Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. L’Agenzia o gli Stati membri tengono altresì conto di qualsiasi informazione disponibile e fanno riferimento a ogni pertinente valutazione del rischio presentata ai fini di altri atti legislativi dell’Unione per quanto riguarda il ciclo di vita della sostanza utilizzata nella batteria, anche nella fase dei rifiuti. A tal fine, altri organismi istituiti a norma del diritto dell’Unione e che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all’Agenzia o allo Stato membro interessato. 5.   L’accesso alle informazioni detenute dall’Agenzia nello svolgimento dei compiti definiti all’ del presente regolamento e nel presente articolo è soggetto all’articolo 118 del regolamento (CE) n. 1907/2006. 6.   L’Agenzia tiene un elenco delle sostanze per le quali è previsto o è in corso un fascicolo di restrizione a norma del presente articolo da parte dell’Agenzia o di uno Stato membro. 7.   Il comitato per la valutazione dei rischi, istituito a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, e il comitato per l’analisi socioeconomica, istituito a norma dell’, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, verificano se il fascicolo di restrizione trasmesso è conforme ai requisiti di cui all’allegato XV di tale regolamento. Entro 30 giorni dalla ricezione del fascicolo, il rispettivo comitato comunica all’Agenzia o allo Stato membro che propone restrizioni se il fascicolo è conforme. In caso di non conformità, le relative motivazioni sono comunicate per iscritto all’Agenzia o allo Stato membro entro 45 giorni dalla ricezione. L’Agenzia o lo Stato membro regolarizza il fascicolo entro 60 giorni dalla data di ricezione delle motivazioni comunicate dal rispettivo comitato; in caso contrario, la procedura prevista dal presente articolo è conclusa. 8.   L’Agenzia rende pubblico senza indugio il fatto che la Commissione o uno Stato membro intenda avviare la procedura di restrizione per una sostanza, ai sensi del presente articolo, e ne informa i portatori di interessi. 9.   L’Agenzia pubblica senza indugio sul suo sito web il fascicolo di prescrizione e le restrizioni proposte a norma dei paragrafi 2 e 3, indicandone chiaramente la data di pubblicazione. Essa invita tutti i portatori di interessi a presentare, individualmente o congiuntamente, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione: a) osservazioni sul fascicolo di restrizione e le restrizioni proposte; b) un’analisi socioeconomica delle restrizioni proposte, comprensiva di un’analisi delle alternative, o informazioni che possano contribuirvi, contenente un esame dei vantaggi e degli inconvenienti delle stesse. Tale analisi è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XVI del regolamento (CE) n. 1907/2006. 10.   Gli atti delegati di cui all’, paragrafo 2, sono adottati entro nove mesi dal ricevimento del parere del comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia di cui all’, paragrafo 2. Se il comitato per l’analisi socioeconomica non adotta un parere entro il termine di cui all’, paragrafo 2 o 5, a seconda dei casi, la Commissione tiene conto dell’impatto socioeconomico della restrizione, compresa la disponibilità di alternative per la sostanza, e adotta un atto delegato entro il termine di cui all’, paragrafo 2. 11.   Laddove il progetto di modifica dell’allegato I si discosti dalla proposta iniziale del fascicolo di restrizione, elaborata in conformità della procedura di cui al presente articolo e agli , oppure non tenga conto dei pareri dell’Agenzia, la Commissione allega una spiegazione dettagliata dei motivi di tali differenze.
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