Art. 85 · Appalti pubblici verdi

Art. 85

Appalti pubblici verdi

In vigore dal 12 lug 2023
Appalti pubblici verdi 1.   Le amministrazioni aggiudicatrici quali definite all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o gli enti aggiudicatori quali definiti all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tengono conto, negli appalti pubblici per batterie o per prodotti contenenti batterie in situazioni contemplate da tali direttive, dell’impatto ambientale di tali batterie durante il loro ciclo di vita al fine di garantire che tale impatto sia ridotto al minimo. 2.   A decorrere da 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del primo atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che stabilisce i criteri di aggiudicazione per le procedure di appalto, l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è adempiuto tramite l’applicazione di tali criteri di aggiudicazione. Tutte le procedure di appalto condotte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori per l’acquisto di batterie, o di prodotti contenenti batterie, che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli da 7 a 10 fanno riferimento nelle loro specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione a tale primo atto delegato per garantire che tali batterie o prodotti contenenti batterie siano appaltate con un impatto ambientale significativamente inferiore durante il ciclo di vita. 3.   La Commissione adotta, entro 12 mesi dopo l’adozione dell’ultimo atto delegato di cui all’, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 5, atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento stabilendo criteri di aggiudicazione per le procedure di appalto per le batterie, o per prodotti contenenti batterie, sulla base dei requisiti per la sostenibilità di cui agli articoli da 7 a 10.
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