Art. 84
Non conformità agli obblighi relativi al dovere di diligenza
In vigore dal 12 lug 2023
Non conformità agli obblighi relativi al dovere di diligenza
1. Se uno Stato membro constata che un operatore economico non adempie i propri obblighi relativi al dovere di diligenza di cui agli , richiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane e se non vi sono altri mezzi efficaci per porre fine alla non conformità, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato delle batterie messe a disposizione sul mercato dall’operatore economico di cui al paragrafo 1 e, se la non conformità è grave, per fare in modo che siano ritirate dal mercato o richiamate.
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