Art. 82
Attività congiunte
In vigore dal 12 lug 2023
Attività congiunte
Le autorità di vigilanza del mercato possono svolgere attività congiunte con le organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali. Tali attività congiunte possono includere l’istituzione, da parte degli Stati membri o delle autorità di vigilanza del mercato, di centri di competenza per le batterie, al fine di promuovere la conformità, individuare i casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti in relazione ai requisiti di cui al presente regolamento, conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1020.
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