Art. 82 · Attività congiunte

Art. 82

Attività congiunte

In vigore dal 12 lug 2023
Attività congiunte Le autorità di vigilanza del mercato possono svolgere attività congiunte con le organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali. Tali attività congiunte possono includere l’istituzione, da parte degli Stati membri o delle autorità di vigilanza del mercato, di centri di competenza per le batterie, al fine di promuovere la conformità, individuare i casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti in relazione ai requisiti di cui al presente regolamento, conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1020.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1542:oj#art-82