Art. 75 · Requisiti minimi per la comunicazione alle autorità competenti

Art. 75

Requisiti minimi per la comunicazione alle autorità competenti

In vigore dal 12 lug 2023
Requisiti minimi per la comunicazione alle autorità competenti 1.   I produttori di batterie portatili e i produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore comunicano all’autorità competente, per ogni anno civile, almeno le informazioni seguenti in base alla composizione chimica e alle categorie di batterie e dei rifiuti di batterie: a) il quantitativo di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell’anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali; b) il quantitativo di batterie portatili di uso generale messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, escluse le batterie portatili di uso generale che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell’anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali; c) il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti a norma degli rispettivamente; d) il tasso di raccolta raggiunto dal produttore o dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore per i rifiuti di batterie portatili e i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri; e) il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento; f) il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti ed esportati in paesi terzi per il trattamento, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione; g) il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione. I gestori di rifiuti che non sono i produttori o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, qualora raccolgano rifiuti di batterie portatili o rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri dai distributori o da altri punti di raccolta di rifiuti di batterie portatili o di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, comunicano all’autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti in base alla loro composizione chimica. 2.   I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore comunicano all’autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni in base alla composizione chimica e le categorie dei rifiuti di batterie: a) il quantitativo di batterie per autoveicoli, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell’anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali; b) il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione; c) il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento; d) il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti ed esportati in paesi terzi per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o per il trattamento. 3.   I gestori di rifiuti che raccolgono rifiuti di batterie dai distributori o presso altri punti di raccolta di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici, ovvero presso gli utilizzatori finali, comunicano all’autorità competente, per ogni anno civile, le informazioni seguenti in base alla composizione chimica e alle categorie dei rifiuti di batterie: a) il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti; b) il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione; c) il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento; d) il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti ed esportati in paesi terzi per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o per il trattamento. 4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente articolo comprendono le informazioni relative alle batterie incorporate nei veicoli e negli apparecchi, nonché i rifiuti di batterie rimossi da veicoli e apparecchi a norma dell’. 5.   I gestori di rifiuti che effettuano il trattamento e i riciclatori comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trattamento dei rifiuti di batterie, per ogni anno civile e per Stato membro in cui i rifiuti di batterie sono stati raccolti, le informazioni seguenti: a) il quantitativo di rifiuti di batterie ricevuti per il trattamento; b) il quantitativo di rifiuti di batterie che hanno iniziato ad essere sottoposti a processi di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione o riciclaggio; c) dati sull’efficienza di riciclaggio per i rifiuti di batterie, sul recupero dei materiali dai rifiuti di batterie e sulla destinazione e sul rendimento delle frazioni derivate finali. La comunicazione relativa all’efficienza di riciclaggio e al recupero di materiali interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti. Se le operazioni di riciclaggio si svolgono presso più di un impianto, il primo riciclatore è responsabile della raccolta e della comunicazione di tali informazioni alle autorità competenti. L’autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo il trattamento dei rifiuti di batterie fornisce le informazioni di cui al presente paragrafo all’autorità competente dello Stato membro in cui sono state raccolte le batterie, se differente. I rifiuti di batterie inviati in un altro Stato membro ai fini del trattamento in tale altro Stato membro sono inclusi nei dati relativi all’efficienza di riciclaggio e al recupero dei materiali e sono conteggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’allegato XII da parte dello Stato membro in cui sono stati raccolti. 6.   I detentori di rifiuti diversi da quelli di cui al paragrafo 5 che esportano batterie a fini di trattamento comunicano alle autorità competenti degli Stati membri in cui si trovano i dati riguardanti il quantitativo di rifiuti di batterie oggetto di raccolta differenziata esportati a fini di trattamento e i dati di cui al paragrafo 5, lettere b) e c). 7.   I produttori o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, i gestori di rifiuti e i detentori di rifiuti di cui al presente articolo comunicano le informazioni entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente all’, paragrafo 5. 8.   Le autorità competenti istituiscono sistemi elettronici attraverso i quali i dati sono loro comunicati e specificano i formati da utilizzare. 9.   Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di richiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per garantire che i dati comunicati siano affidabili.
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