Art. 72 · Spedizione dei rifiuti di batterie

Art. 72

Spedizione dei rifiuti di batterie

In vigore dal 12 lug 2023
Spedizione dei rifiuti di batterie 1.   Il trattamento può essere effettuato al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell’Unione, a condizione che la spedizione dei rifiuti di batterie, o di frazioni delle stesse, sia conforme ai regolamenti (CE) n. 1013/2006 e (CE) n. 1418/2007. 2.   Al fine di distinguere tra batterie usate e rifiuti di batterie, le autorità competenti degli Stati membri possono ispezionare le spedizioni di batterie usate sospettate di essere rifiuti di batterie per verificarne la conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XIV e monitorare tali spedizioni di conseguenza. Se le autorità competenti di uno Stato membro stabiliscono che una spedizione prevista di batterie usate consiste in rifiuti di batterie, le spese per analisi, ispezioni e stoccaggio appropriati delle batterie usate sospettate di essere rifiuti possono essere poste a carico dei produttori delle categorie di batterie pertinenti, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare i requisiti minimi di cui all’allegato XIV, in particolare per quanto riguarda lo stato di salute, per distinguere tra la spedizione di batterie usate e quella di rifiuti di batterie. 3.   I rifiuti di batterie o frazioni delle stesse esportati dall’Unione a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono conteggiati ai fini dell’adempimento degli obblighi, delle efficienze e degli obiettivi di cui agli se l’esportatore dei rifiuti di batterie o frazioni delle stesse fornisce prove documentali approvate dall’autorità competente di destinazione a dimostrazione del fatto che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dal presente regolamento e in conformità di altre normative dell’Unione in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’, per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo, definendo i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.
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