Art. 69 · Obblighi degli Stati membri riguardo agli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili e dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri

Art. 69

Obblighi degli Stati membri riguardo agli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili e dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri

In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi degli Stati membri riguardo agli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili e dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il conseguimento, da parte dei produttori o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, degli obiettivi di raccolta di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c), per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, e degli obiettivi di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda i rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri. 2.   In particolare, gli Stati membri controllano periodicamente, e almeno una volta all’anno, i tassi di raccolta dei produttori o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, per verificare che abbiano adottato misure adeguate per conseguire gli obiettivi di raccolta di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c), per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, e di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda i rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri. Tale controllo si basa in particolare sulle informazioni comunicate alle autorità competenti a norma dell’ e comprende la verifica di tali informazioni e del rispetto da parte del produttore della metodologia di calcolo di cui all’allegato XI nonché i risultati dell’indagine sulla composizione di cui al paragrafo 5 del presente articolo e qualsiasi altra informazione di cui dispone lo Stato membro. 3.   Se, sulla base del controllo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato membro constata che un produttore o, se designata a norma dell’, paragrafo 1, un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore non ha adottato misure coerenti con il conseguimento degli obiettivi di raccolta di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c), per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, o con gli obiettivi di raccolta di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, l’autorità competente di tale Stato membro chiede a tale produttore o organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di adottare le opportune misure correttive atte a garantire il conseguimento degli obiettivi di raccolta stabiliti in uno di tali articoli, a seconda dei casi. 4.   Fatto salvo il meccanismo di autocontrollo di cui all’, paragrafo 5, il produttore o, se designata a norma dell’, paragrafo 1, l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore presenta all’autorità competente un progetto di piano d’azione correttivo entro tre mesi dalla richiesta dell’autorità competente di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale autorità competente può formulare osservazioni sul progetto di piano e comunica le eventuali osservazioni al produttore o all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore entro un mese dal ricevimento del progetto di piano d’azione correttivo. Se l’autorità competente comunica le proprie osservazioni sul progetto di piano d’azione correttivo, il produttore o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore elaborano, entro un mese dal ricevimento di tali osservazioni, il piano d’azione correttivo tenendo conto di tali osservazioni e lo attuano di conseguenza. Nel valutare se continuano a essere soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’ e, se del caso, per l’autorizzazione di cui all’, si tiene conto del contenuto del piano d’azione correttivo e del rispetto dello stesso da parte del produttore o dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore. 5.   Entro il 1o gennaio 2026 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri effettuano un’indagine sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per l’anno civile precedente per determinare la quota di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri in essi contenuti. Sulla base di tali indagini, le autorità competenti possono esigere che i produttori di batterie portatili, i produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le rispettive organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore adottino misure correttive per aumentare la loro rete di punti di raccolta collegati e realizzino campagne di informazione a norma dell’, paragrafo 1.
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