Art. 66 · Partecipazione delle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti

Art. 66

Partecipazione delle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti

In vigore dal 12 lug 2023
Partecipazione delle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti 1.   I rifiuti di batterie prodotti da utilizzatori finali privati, non commerciali, possono essere gettati in punti per la raccolta differenziata istituiti da autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti. 2.   Le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti assicurano che i rifiuti di batterie raccolti siano trattati conformemente all’: a) consegnandoli ai produttori della categoria di batterie pertinente o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all’, paragrafo 8; o b) effettuando esse stesse il trattamento dei rifiuti di batterie raccolti conformemente all’, paragrafo 2.
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