Art. 62 · Obblighi dei distributori

Art. 62

Obblighi dei distributori

In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi dei distributori 1.   I distributori ritirano i rifiuti di batterie dall’utilizzatore finale a titolo gratuito e senza l’obbligo per l’utilizzatore finale di acquistare o di avere acquistato una nuova batteria, indipendentemente dalla loro composizione chimica, marca od origine come segue: a) per i rifiuti di batterie portatili presso il punto di vendita del distributore o nelle sue immediate vicinanze; b) per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici presso il punto di vendita del distributore o nelle sue vicinanze. 2.   L’obbligo di ritiro di cui al paragrafo 1: a) non si applica ai rifiuti di prodotti contenenti batterie; b) è limitato alle categorie di rifiuti di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell’offerta di batterie nuove del distributore e, per i rifiuti di batterie portatili, alla quantità di cui normalmente si disfano gli utilizzatori finali non professionali. 3.   I distributori consegnano i rifiuti di batterie ritirati ai produttori o alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricati della raccolta di tali rifiuti di batterie a norma rispettivamente degli , o a un gestore di rifiuti selezionati conformemente all’, paragrafo 8, ai fini del loro trattamento conformemente all’. 4.   Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano mutatis mutandis ai distributori che forniscono batterie mediante contratti a distanza agli utilizzatori finali. Tali distributori prevedono un numero sufficiente di punti di raccolta in grado di coprire l’intero territorio di uno Stato membro e di tenere conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto, rispettivamente, dei rifiuti di batterie portatili, dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dei rifiuti di batterie per autoveicoli, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici, nonché dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, in modo da consentire a questi ultimi di restituire le batterie. 5.   In caso di vendite con consegna, i distributori offrono di ritirare gratuitamente i rifiuti di batterie portatili, i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, i rifiuti di batterie industriali, i rifiuti di batterie per autoveicoli e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici presso il punto di consegna all’utilizzatore finale o presso un punto di raccolta locale. Al momento di ordinare la batteria, l’utilizzatore finale è informato delle modalità di ritiro di un rifiuto di batteria. 6.   Ai fini della conformità all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, i prestatori di piattaforme online che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di tale regolamento, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono dai produttori che offrono batterie, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, ai consumatori situati nell’Unione, le informazioni seguenti: a) i dettagli relativi al registro dei produttori di cui all’ e il numero o numeri di registrazione del produttore in tale registro; b) un’autocertificazione del produttore attestante l’impegno a offrire esclusivamente batterie, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, in relazione alle quali sono soddisfatti i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’, paragrafi 1, 2, 3 e 4, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi 1, 2 e 7.
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