Art. 61
Raccolta dei rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici
In vigore dal 12 lug 2023
Raccolta dei rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici
1. I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, ritirano gratuitamente e senza obbligo per l’utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, e garantiscono che tutti i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici indipendentemente dalla natura, composizione chimica, condizione, marca od origine della rispettiva categoria che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro siano raccolti separatamente. A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai sistemi di ritiro e raccolta che includono i punti di raccolta da essi istituiti in cooperazione con:
a)
distributori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici a norma dell’, paragrafo 1;
b)
operatori che effettuano la rifabbricazione o il cambio di destinazione di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici;
c)
impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di veicoli fuori uso di cui all’ per i rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici derivanti dalle loro attività;
d)
autorità pubbliche, o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto, a norma dell’.
Gli Stati membri possono adottare misure che prescrivono che le entità di cui al primo comma, lettere da a) a d), possano raccogliere rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici solo se hanno concluso un contratto con i produttori o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, con le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.
Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un’operazione di smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l’obbligo del produttore di ritirare tali rifiuti di batterie non comporta alcun costo connesso allo smantellamento e alla raccolta di tali rifiuti di batterie sostenuto da tali utilizzatori.
2. I sistemi di ritiro messi in atto conformemente al paragrafo 1 interessano l’intero territorio di uno Stato membro e tengono conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici, dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi tuttavia alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti menzionati risultano redditizie.
3. I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore:
a)
dotano i sistemi di ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 di infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici conformi ai requisiti in materia di sicurezza applicabili, e coprono i costi necessari sostenuti da tali sistemi di ritiro e raccolta in relazione alle attività di ritiro; i contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti di batterie nei sistemi di ritiro e raccolta sono adatti in funzione del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie per autoveicoli, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici che si prevede siano raccolti attraverso tali punti di raccolta;
b)
raccolgono i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici dai sistemi di ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 con frequenza proporzionale alla capacità di stoccaggio dell’infrastruttura di raccolta differenziata e al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie generalmente raccolti attraverso tali sistemi di ritiro e raccolta; e
c)
provvedono al conferimento dei rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti presso gli utilizzatori finali e presso i sistemi di ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 del presente articolo agli impianti autorizzati per il trattamento a norma dell’ e degli .
4. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo possono consegnare i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti ai gestori di rifiuti selezionati a norma dell’, paragrafo 8, in vista del loro trattamento a norma dell’. In tali casi, l’obbligo dei produttori di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo si considera adempiuto.
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